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18 Aprile 2024

Quella piccola e coraggiosa Tunisia

di Chiara Scattone
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Il Paese che all'inizio del 2011 diede il via alle ‘primavere arabe’, ancora una volta si pone all’avanguardia approvando una legge contro le violenze sulle donne che rappresenta un vero punto di svolta per la pace e la tolleranza in tutto il bacino del Mediterraneo

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Il 26 luglio scorso, la Tunisia ha approvato, per la prima volta nella sua storia, una legge contro le violenze sulle donne. La decisione è stata presa all’unanimità dal parlamento tunisino e, dopo 60 anni dall’emanazione del codice sullo Statuto personale, questa piccola 'perla' affacciata sul Mediterraneo scrive una nuova importantissima pagina della sua Storia, dopo l’indipendenza e la caduta di Ben Ali. La norma è all’avanguardia rispetto a tutti gli altri Paesi arabo-islamici. Ed è frutto di una battaglia portata avanti negli ultimi 3 anni dall’associazione tunisina delle donne democratiche (Aftd). I cambiamenti più importanti sono, sostanzialmente sette: 1) l’età del discernimento sessuale viene innalzata dai 13 ai 16 anni. Cosa si intende per età del discernimento sessuale? Semplicemente, il momento in cui una persona si considera consapevole e capace di avere una relazione sessuale consenziente con un’altra della sua stessa età, senza subirne alcuna pressione e/o alcuna violenza fisica o psicologica; 2) per la prima volta, vengono considerate una violenza sessuale le relazioni tra minori di 16 anni, prendendo in considerazione l’età quale prova inconfutabile dell’assenza di consenso da parte della vittima. Un principio giuridico che ha preso corpo dopo un terribile fatto di cronaca avvenuto nel 2006, quando nella regione del Kef una bambina di 13 anni rimase incinta dopo una violenza subita da un ragazzo di 20 e fu costretta a sposare il proprio aguzzino. In quel caso, il giudice dichiarò valido il matrimonio e il ragazzo non perseguibile per legge, a causa dell’articolo 227 bis del codice penale, che permetteva agli uomini che violentavano delle minorenni di sposare le proprie vittime per evitare la persecuzione giudiziaria. La notizia provocò una tremenda indignazione in tutta la regione, tanto da dare avvio a un movimento di protesta per eliminare l’articolo 227 bis dal codice, cosa avvenuta qualche giorno fa con l'approvazione della nuova legge; 3) altro elemento importantissimo è la modifica dell'età di maturità sessuale a 18 anni, sia per i ragazzi, sia per le ragazze. In precedenza, per le ragazze la maturità sessuale era fissata a 20 anni. Con la nuova norma, 18 anni è l’età scelta per concedere a una personaTunisia.jpg di avere una relazione sessuale con un adulto senza commettere reato penale, se consenziente; 4) è stata eliminata la differenza che intercorreva, in passato, tra un minore di sesso maschile e una minore di sesso femminile, che non considerava violenza sessuale quella subita da un minore di sesso maschile, bensì un semplice attentato al pudore. La nuova legge ha eliminato tale differenza, stabilendo un’uguaglianza reale tra uomo e donna, assicurando così una miglior protezione anche degli uomini. Secondo la presidente dell’Aftd, Monia Ben Jémia: “L’idea di una vittima esclusivamente femminile e di un aggressore esclusivamente maschile è contraria all’equità”; 5) altro elemento di novità è l’introduzione della nozione di violenza morale tra congiunti. Si tratta di un principio che nella vecchia norma risultava escluso dalla legge. Tale modifica amplia ed evolve giuridicamente la nozione di coppia, che non è più solamente quella designata dal codice penale, ovvero quella formata da due persone sposate - circostanza che non poteva essere utilizzata come aggravante, nel caso di violenza coniugale - bensì considera congiunti anche gli ex coniugi, i fidanzati e gli ex fidanzati; 6) sesto elemento innovativo è l’introduzione di una miglior protezione per le vittime di violenza coniugale. Con la nuova legge, anche nel caso in cui venga ritirata la denuncia a carico del coniuge o del parente violento, lo Stato si fa garante della protezione della vittima, assicurando la prosecuzione dell’attività di giudizio contro l’aggressore; 7) infine, ultimo ma non meno importante elemento di innovazioen legislativa è l’introduzione del concetto di ‘incesto’ nel codice, che da oggi viene considerato come una circostanza aggravante in caso di violenza o di raggiro del minore, anche se commessa da persone legate da un vincolo familiare come il suocero, il genero e altri parenti più stretti. La violenza per incesto verrà punita con il carcere a vita. Questi gli elementi principali di una legge importante, che segnala un ulteriore passo in avanti della Tunisia sulla strada di una sua modernizzazione consapevole, coniugata a una concezione secolarizzata e più evoluta della religione islamica, maggiormente coerente con la sua moralità filosofica e spirituale. Insomma, siamo di fronte a una grande novità per la Tunisia, per il mondo arabo-islamico e fors’anche per l’occidente. Un tentativo di apertura, convinta e coraggiosa, in funzione anti-ideologica, in grado d'indicare a tutto il mondo la via migliore per uscire dalla trappola infernale dello ‘scontro di civiltà’. Un esempio di tolleranza, laica e religiosa al tempo stesso, che si spera possa essere da esempio per l’intero bacino del Mediterraneo, affinché torni a essere un luogo di pace e di prosperità per tutti i suoi popoli.
 
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