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24 Aprile 2024

Cedolare secca al 21% per gli affitti brevi

di Raffaella Ugolini - rugolini@periodicoitalianomagazine.it
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Cedolare secca al 21% per gli affitti brevi

È una delle misure della manovra economica aggiuntiva adottata dal Governo e contenuta nell’articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, convertito nella legge n. 96 del 2017 in materia di regime fiscale delle locazioni inferiori ai 30 giorni: una norma coraggiosa per le sue evidenti finalità antievasione

Via libera alla cedolare secca con aliquota al 21% sugli affitti brevi di abitazioni, case vacanze o camere con durata non superiore ai trenta giorni, anche prenotate tramite portali on line. La norma è entrata in vigore dal primo giugno scorso e riguarda le locazioni di durata non superiore ai 30 giorni. Per chi non si conforma, le multe possono arrivare fino a 2 mila euro. La ritenuta del 21% deve essere fatta dagli intermediari immobiliari, anche gestori di portali on line come ‘Booking’, ‘AirBnb’, ‘Beesprint’ o similari, che fungono da sostituto d’imposta sulla base imponibile dei canoni percepiti dai locatari. Già all’indomani dell’approvazione, nell’aprile scorso, sono scoppiate le polemiche, poiché alcune ‘piattaforme’ hanno denunciato l’impossibilità di un adattamento rapido al nuovo regime fiscale, anche se c’è anche chi si è lodevolmente impegnato, sin da subito, ad adeguarsi alla nuova normativa. Appare con tutta evidenza come la finalità della manovra fosse soprattutto in funzione anti-evasione, cosa che sappiamo non essere molto popolare tra gli italiani, i quali preferiscono regimi più ‘elastici’. Insomma, la decisione presa dall’esecutivo rappresenta, sotto il profilo politico, un ‘punto d’onore’, poiché in tempi di elezioni ormai alle ‘porte’ certamente non è semplice assumere una decisione che può considerarsi impopolare, poiché pur prevedendo detrazioni, costringe alla traccabilità 'in chiaro' degli accordi.

Il nuovo regime fiscale
Il nuovo regime fiscale, facoltativo, viene applicato ai contratti di locazione, sublocazione e a quelli stipulati dal comodatario, che dà l’immobile in godimento a terzi. Sono incluse le formule di ‘affitto breve’, che forniscono anche la prestazione dei servizi di biancheria e di pulizia. Il canone risulta a libera scelta del locatore. L’opzione per la cedolare secca dev’essere effettuata dal locatore, in sede di dichiarazione dei redditi. L’alternativa è il pagamento dell’Irpef secondo lo scaglione di riferimento del contribuente. Solitamente, quando il locatore opta per l’aliquota agevolata deve comunicarlo con una raccomandataSoldi.jpg all’inquilino. In questo caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ritiene tuttavia che tale comunicazione non sia necessaria per i contratti di durata complessiva sotto i trenta giorni in un anno. In pratica, chi esercita l’intermediazione immobiliare è tenuto a effettuare la ritenuta del 21% all’atto dell’accredito e provvedere al relativo versamento al fisco.

L’obiettivo del provvedimento
Scopo fondante del provvedimento è il contrasto dell’evasione fiscale nel settore turistico. Da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, infatti, soltanto un soggetto su quattro dichiara al fisco le somme percepite dall’affitto a terzi della propria abitazione o di una camera. L’accertamento riguarda zone ad alta densità turistica come Roma, Milano e Napoli. Ed è espressamente citato dalla relazione illustrativa della ‘manovrina’ 2017. Nelle dichiarazioni dei redditi 2016 delle persone fisiche, cioè riferite all’anno d’imposta 2015, l’ammontare dei canoni per gli affitti brevi si era fermato a 221,1 milioni di euro, quasi per intero assoggettato a cedolare secca. Introducendo l’obbligo di sostituto d’imposta su affittacamere e siti web, la base imponibile triplicherebbe, assicurando all’erario, per il 2018, una maggior ritenuta di 139,3 milioni di euro contro gli 81,3 del 2017. Intanto, le norme di attuazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che deve essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto n. 50/2017, avvenuta lo scorso 24 aprile. Tra gli aspetti più delicati da regolare c’è la trasmissione e la conservazione dei dati da parte dell’intermediario immobiliare.

Obblighi e adempimenti di comunicazione
Sono confermati gli adempimenti di comunicazione dei dati e di applicazione della ritenuta (qualora intervengano, nella fase dell’introito, delle somme) a carico degli intermediari e dei portali web. A essi, inoltre, viene estesa la responsabilità per l’imposta di soggiorno e per gli adempimenti previsti dai regolamenti comunali. Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Si attende ora l’emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, contenente le disposizioni di attuazione.

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