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24 Aprile 2024

Fisco: riscossione e 'rottamazione' delle cartelle 'Equitalia'

di Raffaella Ugolini
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Fisco: riscossione e 'rottamazione' delle cartelle 'Equitalia'

Ecco un sintetico prospetto in 10 punti con tutte le modalità di adesione alle cartelle ‘agevolate’ e le Faq per ottenere una dilazione di pagamento

In materia di riscossione, la ‘rottamazione’ delle cartelle ‘Equitalia’ prende via via forma. Attendendo che il decreto arrivi alla Camera e che vi sia un’estensione riguardo ai tempi di dilazione del pagamento, Equitalia, prima della chiusura definitiva, sul suo sito (http://www.gruppoequitalia.it/) ha reso note le istruzioni per la corretta compilazione della dichiarazione di adesione agevolata, prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. Si applicano alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015 (forse si inseriranno anche le cartelle del 2016). Come si presenta la domanda? Il modello ‘DA1’ (scaricabile QUI) deve essere compilato e consegnato dai contribuenti ‘de visu’ agli sportelli Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (si attende giusta proroga al 31/3) o inviato elettronicamente tramite indirizzi e-mail o Pec delle direzioni regionali (si veda elenco in foto allegata) allegando copia del documento d’identità. Entro il 24 aprile 2017, ossia entro i 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto n. 193 sulla Gazzetta Ufficiale, Equitalia comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini di pagamento ricalcolati. Nel modello si potrà specificare l’opzione della modalità di pagamento scelta dal contribuente, ossia: pagamento in un’unica soluzione o dilazionato in rate da 2 a 5. Il pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata si potrà perfezionare con ‘domiciliazione bancaria’, barrando la relativa casella. In questo caso, all’arrivo della ‘Comunicazione di adesione’, insieme al ricalcolo da parte dell’agente riscossore verrà anche recapitato il modulo per l’addebito. In caso di giudizi pendenti è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi, barrando la casella apposita. Qui di seguito, pubblichiamo le Faq rese note sulla nuova procedura di ‘definizione agevolata’ utili per avere risposte chiare sull’argomento riscossione:

1. Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata? La definizione agevolata prevista nell'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015;
2. Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia? Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento;
3. Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata? La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017. (la data slitterà dopo il passaggio alla Camera al 31/03/2017);
4. Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata? Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o Pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it;
5. Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata? Chi aderisce pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge;
6. Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate? Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un'unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l'importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018;
7. Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto? Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016;
8. Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo? Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto:
9. Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata? Sì: il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata;
10. Come e dove si può pagare? Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Qui di seguito alleghiamo, infine, l'elenco degli indirizzi di posta elettronica/Pec delle direzioni regionali di Equitalia esclusivamente dedicate all'adesione della definizione agevolata

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