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20 Aprile 2024

Prevenire ed educare è meglio che reprimere

di Raffaella Ugolini - rugolini@periodicoitalianomagazine.it
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Prevenire ed educare è meglio che reprimere

Lo scorso 17 maggio, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge contro il cyberbullismo che vede, come prima firmataria, la senatrice del Partito democratico, Elena Ferrara

Pubblicata in gazzetta ufficiale con la denominazione legge n. 71 del 29 maggio 2017 e intitolata ‘Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo’ il 3 giugno scorso (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.127 del 03-06-2017), la nuova norma è entrata in vigore in questi giorni. Essa si pone l'obiettivo di “contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia  di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”. Viene così inquadrata, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, la definizione di ‘cyber bullismo’ come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica […] diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Viene posto l’accento sul minore, introducendo una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate, in particolare, a rendere consapevoli i più giovani delle conseguenze negative di comportamenti persecutori ‘on line’ e non che, generando spesso esclusione e sofferenza grave nella vittima, possono condurre il soggetto in condizioni di fragilità a conseguenze non facilmente calcolabili, lesive e mortali. Dunque, si mette in campo un corollario di Cyber_bullismo.jpgtecniche di prevenzione e di difesa per contrastare il fenomeno del ‘cyberbullismo’ in tutte le sue forme, creando una rete di interventi ‘ad hoc’, nonché sensibilizzando tutti gli ‘stakeholders’ interessati alla prevenzione, contrasto e risoluzione dello stesso.

Il contenuto della legge
La norma detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del ‘cyber bullismo’, escludendo ogni riferimento al ‘bullismo’ propriamente detto, al fine di privilegiare un’impostazione dell'intervento normativo basata esclusivamente su strumenti preventivi di carattere educativo e non, inserendo altresì strumenti di natura penale. In sintesi, il provvedimento, da come si evince dal testo:
1) stabilisce lo scopo del provvedimento nel contrasto al ‘cyberbullismo’ in tutte le sue forme, attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
2) prevede che ciascun minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di cyberbullying (nonché il genitore o chi esercita la potestà sul minore) possa presentare istanza al gestore del sito web o del social media (anche quelli che viagiano via cellulare tramite, per esempio, Whatsapp, messenger e altri, ndr) o, altresì, al titolare del trattamento, per ottenere rimedi bloccanti e prescrittivi a sua tutela e ripristino (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare e/o il gestore del sito internet o del ‘social network’ deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di aver preso in carico il reclamo e risolvere provvedendo alla risoluzione nelle successive 48 ore. Se il responsabile del social network o sito web, o il titolare del trattamento non provveda nei termini, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, attraverso segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
3) mette in piedi un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del ‘cyber bullismo’, che prevede l'adozione, da parte del Miur, sentito il ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento (da aggiornare ogni due anni, ndr) per la prevenzione ed il contrasto del ‘cyberbullismo’ nelle scuole. Il Miur avrà il compito di predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le nuove ‘linee-guida’ di orientamento e contrasto per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Queste includeranno la promozione di un ruolo attivo degli studenti e degli ex-studenti in attività di ‘peer education’ e la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. Le scuole dovranno inoltre prevedere moduli di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Nello specifico, le linee guida dovranno presumere:
a) una specifica formazione del personale scolastico;
b) la promozione di un ruolo attivo degli studenti;
c) la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

La norma prevede, inoltre:
4)
l’individuazione e designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente referente per le iniziative contro il ‘cyberbullismo’ che dovrà collaborare con le Forze di polizia e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
5) prevede azioni/interventi di carattere educativo in materia di cyberbullismo (p.e. finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet);
6) in caso di episodi di ‘cyberbullismo’ in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
7) utilizza la disciplina dell’ammonimento del questore, derivata da quella dello ‘stalking’, anche al ‘cyberbullismo’, fintanto non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante il web, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne. Il questore assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e, sentite le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifico ordine a non ripetere gli atti vessatori. Gli effetti dell'ammonimento, in ogni caso, cessano al compimento della maggiore età;
8) sono infine previste diverse attività istituzionali, come la predisposizione di un piano integrato per il contrasto e la prevenzione del ‘cyberbullismo’, la progettazione e la realizzazione delle campagne informative in materia e di un sistema di raccolta dei dati e monitoraggio del fenomeno.

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